S T A T U T O
Associazione di promozione sociale
"Associazione INSIEME PER L’AFRICA - ONLUS"

ART. 1 (Denominazione e sede)
  1. E' costituita, nel pieno rispetto del Codice Civile e della normativa in materia della legge 266/91 e 460/97 l'associazione di volontariato denominata: "Insieme per l’Africa - Onlus" con sede in Ceggia (Ve) via Gainiga 1.
  2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", in attuazione al decreto legislativo 460/ 1997.
ART. 2 (Finalità)
  1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
  2. I proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisa tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Le finalità che si propone sono in particolare: persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili nei confronti di tutti coloro che ne sono esclusi, con particolare riferimento alle popolazioni dell’Africa, anche con adozioni a distanza, con sostegno e sviluppo didattico, di bambini con ambiti familiari disagiati.
  4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. l0 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (ONLUS).
ART. 3 (Soci)
  1. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono 3 (tre) categorie di soci:
    • ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea ),
    • sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie),
    • benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
  1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.
  3. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità d'appello entro 30 giorni all'Assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 (Organi sociali)
  1. Gli organi dell'associazione sono:
    • Assemblea dei soci;
    • Consiglio direttivo;
    • Presidente;
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 (Assemblea)
  1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti SOCI.
  2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno l0 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
  3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)
L'Assemblea deve:
  • Approvare il rendiconto del conto consuntivo e preventivo;
  • Fissare l'importo della quota sociale annuale;
  • Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  • Approvare l'eventuale regolamento interno;
  • Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • Eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo, stabilendone il numero dei componenti, su proposta del Presidente dell’Assemblea;
  • Deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 (Validità Assemblea)
  1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
  4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.
ART. 10 (Verbalizzazione)
  1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 (Consiglio Direttivo)
  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. i consiglieri sono rieleggibili.
  2. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea.
  3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
ART. 12 (Presidente)
  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 (Risorse economiche)
  1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
    1. Contributi e quote associative;
    2. Donazioni e lasciti;
    3. Ogni altro tipo di entrate ammesse D.Lgs 460/1997.
  2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)
  1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.7. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1966, nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 (Divieti e obblighi)

L'associazione è tenuta ai seguenti divieti e obblighi:
  1. Il divieto di distribuire in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  2. Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  3. Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell'articolo 2, ad eccezione di quelle ad essere direttamente connesse;
  4. Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  5. L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
  6. L'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente Statuto, valgano le disposizioni di legge in materia, con esplicito riguardo agli artt. 11 e segg. del titolo il codice civile e la legislatura vigente in materia di ONLUS e della legge 266/91 e D.Lg 460/97.

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